Nonostante l’emergenza Covid, le assemblee di condominio non si fermano; a prescindere dalla zona di residenza, sono da preferire le assemblee in videoconferenza, ovvero le “teleassemblee”: condomini e amministratore si connettono dal proprio computer, ascoltano i pareri degli altri e votano a distanza.
Spieghiamo nel dettaglio funzionamento e potenzialità della teleassemblea di condominio, gli strumenti necessari e le disposizioni a cui fare riferimento.
Prima dell’approvazione della legge di conversione del c.d. Decreto Agosto, l’art. 1, lett. q), del DPCM 8 marzo 2020, attuativo del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, stabiliva quanto segue: “sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto”.
Tuttavia, il legislatore non aveva previsto norme per agevolare le assemblee in teleconferenza, confermando una scarsa attenzione al problema dell’adeguamento normativo alla mutata realtà tecnologica del mondo condominiale.
La legislazione d’urgenza, però, è intervenuta in diversi altri settori per contrastare l’emergenza attraverso il ricorso alla tecnologia, prevendendo, per associazioni e fondazioni o per le S.p.a., le S.a.p.a., le S.r.l., le società cooperative, le mutue o assicuratrici la possibilità di svolgere le riunioni in videoconferenza.
Successivamente, a seguito delle numerose sollecitazioni di giuristi, organi di stampa e associazioni di categoria, il legislatore ha cercato di disciplinare le assemblea condominiali in streaming.
Il futuro (ed anche il presente) delle riunioni di condominio è la teleassemblea, cioè lo svolgimento delle assemblee in videoconferenza e non in presenza.
In sede di conversione del decreto Agosto (dl n. 104 del 14 agosto 2020) nella legge n. 126 del 13 ottobre 2020, il Parlamento ha approvato un emendamento che modifica in parte la disciplina delle assemblee di condominio, contenuta nell’articolo 66 disp. att. c.c.
Qui è previsto che l’avviso di convocazione delle assemblee di condominio deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata (tramite PEC, fax o consegna a mano), deve indicare l’ora e il giorno della riunione e se è prevista la teleassemblea tramite piattaforma elettronica.
Inoltre - al comma 6 - si è aggiunto che le riunioni in teleassemblea sono possibili anche laddove il regolamento condominiale non le preveda espressamente, ma serve il consenso di tutti i condomini.
Lo studio esegue tutte le teleassemblee tramite la piattaforma Skype, dove non è necessaria alcuna registrazione, si può partecipare all'assemblea con un semplice click con le credenziali di accesso indicate nella convocazione.